4 mag 2009

Non avrebbe senso aggiungere le parole...

Anzi si ... prima leggete questo e poi...

Art. 138.

Le leggi di revisione della Costituzione e le altre leggi costituzionali sono adottate da ciascuna Camera con due successive deliberazioni ad intervallo non minore di tre mesi, e sono approvate a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera nella seconda votazione.

Le leggi stesse sono sottoposte a referendum popolare quando, entro tre mesi dalla loro pubblicazione, ne facciano domanda un quinto dei membri di una Camera o cinquecentomila elettori o cinque Consigli regionali. La legge sottoposta a referendum non è promulgata, se non è approvata dalla maggioranza dei voti validi.

Non si fa luogo a referendum se la legge è stata approvata nella seconda votazione da ciascuna delle Camere a maggioranza di due terzi dei suoi componenti.




CLICKATE SEMPLICEMENTE SULL'IMAGINE E... INCURIOSITEVI;

MAGARI PERCHE' NO... FATE UN CONFRONTO CON LA REALTA' ODIERNA CHE VI CIRCONDA....






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